Verifica della sicurezza (Delibera 40)

Delibera n. 40/2004

La delibera dell´Autorità per l´energia elettrica e il gas n. 40/2004 (successivamente integrata e modificata) ha approvato un regolamento che dispone nuove procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.
L´attuazione di tale delibera avverrà in tre fasi:

1. la prima riguarda gli impianti di utenza nuovi ed entra in vigore il 1° ottobre 2004; tale fase si riferisce al Titolo II della citata delibera;

2. la seconda è relativa agli impianti di utenza modificati o riattivati ed entrerà in vigore il 1° aprile 2009; tale fase si riferisce al Titolo III della menzionata delibera;

3. la terza ed ultima è relativa agli impianti di utenza in servizio ed entrerà in vigore con successivo provvedimento dell’autorità; tale fase si riferisce al Titolo IV della ricordata delibera.

Per l´attivazione di un nuovo impianto dovrà essere seguita la seguente procedura.

Impianto ricadente nell´ambito di applicazione della legge 46/1990 (unità immobiliari o parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili)

Il cliente finale dovrà compilare e sottoscrivere l’allegato H, recante “Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale”, mentre l´installatore dovrà compilare e sottoscrivere l’allegato I, recante “Attestazione di corretta esecuzione dell´impianto”, compiegando i necessari allegati: tali moduli potranno venire consegnati, da parte del cliente finale che è interessato alla fornitura di gas di Alperia Energy Srl, a quest´ultima, che – a sua volta – lo rigirerà al competente distributore (SEAB Spa per la città di Bolzano e Azienda Energetica Reti SpA per la città di Merano).

Il distributore esegue l’accertamento completo sui moduli H e I e sugli ulteriori documenti richiesti dal modulo I; se il distributore non riceve tali ulteriori documenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei moduli H e I, attiva comunque la fornitura classificando però l’accertamento come impedito.

In questo ultimo caso, il distributore deve informare il Comune interessato affinché, quest’ultimo provveda eventualmente ad effettuare le verifiche, informando di ciò il cliente finale e il venditore. Il distributore addebita al venditore, e quest’ultimo al cliente finale, 60 euro per ogni eventuale verifica effettuata dal Comune, accreditando poi i soldi al Comune interessato. A prescindere dall’eventuale verifica del Comune, il distributore addebita al venditore, e quest’ultimo al cliente finale, per ogni accertamento impedito, 40, o 50 o 60 euro.

Il distributore, qualora non abbia ricevuto almeno una documentazione minima entro 90 giorni successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura, annulla tale richiesta dandone comunicazione al venditore.

La negazione alla fornitura di gas avviene solo in caso di esito negativo dell’accertamento documentale o in caso in cui l’installatore comunichi al distributore l’esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto.

In mancanza della prevista documentazione, il distributore non darà corso all´attivazione della fornitura di gas, comunicandolo al venditore.

Una volta attivata la fornitura, il cliente finale – entro 30 giorni solari dalla data di attivazione – dovrà far pervenire direttamente al distributore competente (per la città di Bolzano: SEAB SpA – via Lancia 4/A – 39100 Bolzano; fax: 0471/541767; per la città di Merano: AER SpA – via Dodicicille 8 – 39100 Bolzano; fax: 0471/225032), per l´impianto ricadente nell´ambito di applicazione della legge 46/1990, copia della dichiarazione di conformità dell´impianto compilata e sottoscritta dall´installatore ovvero, per l´impianto non ricadente nell´ambito di applicazione della legge 46/1990, copia di una dichiarazione dell´installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e di funzionalità dell´impianto e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e dalle norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all´impianto.

Se tale documentazione non pervenisse al distributore entro 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura di gas (fino al 30 settembre 2006 detto termine è pari a 200 giorni solari), il distributore invierà una comunicazione scritta al venditore in cui:

1. indicherà la documentazione che non è ancora pervenuta;

2. preciserà che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente numero entro trenta giorni solari dall´invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;

3. indicherà l´addebito al venditore di euro 35,00 per l´intervento di sospensione della fornitura; tale importo verrà riaddebitato dal venditore al cliente finale;

4. preciserà che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.